
BONUS RICERCA E SVILUPPO
Il Bonus ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale che è stata introdotta in origine
dall’articolo 3 del D.L .n. 145/2013 e successivamente è stata modificata e prorogata.
Tale agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese
che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 50% della
spesa incrementale rispetto all’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il Bonus Ricerca e Sviluppo consiste, quindi, nella possibilità di usufruire, per le
imprese che investono negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nel settore della ricerca
e dello sviluppo. Questo al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività
ottenendo in cambio un credito di imposta.
In questo contributo andiamo ad analizzare l’applicazione del Bonus Ricerca e
Sviluppo per i soggetti interessati, le spese agevolabili e le indicazioni da fornire in
dichiarazione dei redditi.
Il credito di imposta per Ricerca e Sviluppo è riconosciuto a ciascun beneficiario, per
ogni anno, in cui le spese sono state sostenute.
Questo rispettando le seguenti condizioni:
• La spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per
ciascun anno di imposta di almeno 30 mila euro;
• Si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio
precedente.
Il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di E 20 milioni
(in precedenza E 5 milioni) nelle seguenti misure:
• 50% della spesa incrementale per i costi per il personale impiegato nelle attività
di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca stipulati con Università, Enti e
organismi di ricerca, altre imprese;
• 50% della spesa incrementale per strumenti ed attrezzature di laboratorio,
competenze tecniche e privative industriali.
Personale altamente qualificato
Si precisa che dal 2017 l’agevolazione spetta a prescindere dal fatto che il personale sia
altamente qualificato e in possesso di un titolo di dottore di ricerca.
Ovvero di personale iscritto ad un ciclo di dottorato presso Università italiana o estera,
ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
In precedenza, la condizione necessaria per poter beneficiare del bonus, era che il
personale fosse “altamente qualificato“.
Bonus Ricerca e Sviluppo: costi agevolabili
I costi ammissibili per poter fruire dell’agevolazione sono in conclusione i seguenti:
• Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
• Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti
e attrezzature di laboratorio. Nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione
dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento. Questo in relazione alla
misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo. E comunque con
un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva;
• Spese relative a contratti di ricerca (extra- muros) stipulati con università,
enti di ricerca e organismi equiparati. Oppure con altre imprese comprese le start-up
innovative;
• Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori. Oppure a una nuova
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Chiarimenti della Circolare n. 13/E/2017
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2017 sul Bonus Ricerca e Sviluppo ha
fornito ulteriori chiarimenti rispetto alla precedente Circolare n. 5/E/2016, con
particolare riguardo ai costi agevolabili.
Di seguito si riportano i principali.
Rientrano nella nozione di “personale non altamente qualificato” non solo i tecnici di
laboratorio o ricercatori, ma tutto il personale che svolge attività connesse e coerenti
con l’oggetto dell’attività di ricerca svolta.
Non assumono, invece, rilevanza i costi riferiti al personale con mansioni amministrative,
contabili, commerciali. Nonché il personale addetto alla logistica, al magazzino, alla
vigilanza, alle pulizie.
Quanto alla retribuzione lorda da considerare ai fini dell’individuazione del costo
agevolabile rilevano tutte le componenti del costo del lavoro. Compresa la quota di
TFR maturata dai dipendenti, i premi di produzione. La quota che assume rilevanza ai
fini del credito è quella maturata giuridicamente nell’anno ai sensi dell’art. 2120 c.c.
in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta al dipendente per l’attività di
ricerca e sviluppo prestata.
In merito alle spese per strumenti e attrezzature di laboratorio, l’ammontare minimo, pari
a 2.000 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento, va riferito al costo unitario di
acquisizione del bene, determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR.
Con riferimento alle spese per competenze tecniche, l’Agenzia precisa che possono
rientrare in tale categoria quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze e
informazioni tecniche (beni immateriali). Quali ad esempio le spese per conoscenze
tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, contratti di know-how,
licenze di know-how, software coperti da copyright.
Pertanto, con riferimento ai costi per i software, la circolare evidenzia che i software
coperti da copyright possono rientrare tra le “competenze tecniche”. Mentre i casi
residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano invece
tra le “privative industriali”.
Determinazione del credito di imposta
La metodologia di calcolo del credito d’imposta è basata su un calcolo di tipo incrementale.
Il bonus è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva. Costituita dalla
differenza positiva tra:
• L’ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta per il qual
e si intende fruire dell’agevolazione;
• L’investimento medio relativo ai tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015. Ossia il triennio 2012-2014 per le imprese con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare.
Sulla spesa incrementale deve essere applicata l’aliquota del 50% prevista dalla legge
n. 232/2016.
Soggetti di nuova costituzione
Per i soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura
agevolativa c’è il problema di determinare il triennio di agevolazione.
Ricordo che il periodo di vigenza dell’agevolazione va dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014. E fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Questi soggetti non avendo una media di riferimento, devono calcolare in altro modo il
credito di imposta.
Nel caso si deve prendere il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun
periodo di imposta per il quale intendono fruire dell’agevolazione.
Bonus Ricerca e Sviluppo: soggetti interessati
Possono beneficiare del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo tutti i soggetti
titolari di reddito d’impresa.
Questo indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal regime
contabile adottato e dal settore economico di appartenenza.
Oltre ai titolari di reddito d’impresa, sono quindi ricompresi tra i soggetti
interessati anche:
• Le reti di imprese;
• I consorzi;
• Le stabili organizzazioni dello Stato di imprese non residenti;
• Gli enti non commerciali (relativamente all’attività commerciale svolta);
• Le imprese agricole. Imprese che determinano il reddito agrario ai sensi
dell’art. 32 del DPR n 917/86;
• Le imprese di nuova costituzione. Ovvero imprese che intraprendono quindi
l’attività nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Soggetti esclusi
Non possono fruire dell’agevolazione del Bonus ricerca e Sviluppo le imprese sottoposte a
procedure concorsuali.
In particolare, le imprese soggette a procedure concorsuali non finalizzate alla
continuazione dell’esercizio dell’attività economica.
Classici esempi sono il fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
Bonus Ricerca e Sviluppo: novità 2017
La Legge n. 232/2016) ha modificato la disciplina del credito R&S.
Le nuove regole introdotte sono in vigore, per le imprese con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare dal 1º gennaio 2017.
Esse, pertanto, interessano la predisposizione del modello Redditi 2018.
In particolare, le novità riguardano:
• L’aumento al 50% dell’aliquota dell’agevolazione. Unificata ora per tutte le
spese ammissibili, in precedenza pari al 25% e 50%;
• L’incremento da 5 a 20 milioni di Euro dell’importo massimo annuale del
credito che può essere maturato;
• L’inclusione tra i soggetti beneficiari delle imprese residenti che svolgono
attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti
• L’ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle
attività di ricerca e sviluppo. Questo a prescindere dalla qualifica e dal titolo
di studio.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’incentivo è destinato anche alle imprese che
svolgono attività di ricerca e sviluppo eseguite in funzione di contratti stipulati con
imprese committenti non residenti. Oppure con committenti localizzati in altri Stati
membri dell’Unione Europea.
Procedura di certificazione
Le imprese sono tenute alla predisposizione di apposita documentazione contabile.
Si tratta di una documentazione che deve essere certificata da un revisore o da una
società di revisione legale dei conti. Si tratta di soggetti comunque iscritti nel
registro dei revisori legali.
L’obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto anche con
riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un
collegio sindacale.
Questo al fine di attestare la regolarità formale della documentazione. Nonché
l’effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Tale documentazione contabile deve essere certificata entro la data di approvazione
del bilancio. Ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio,
entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati
gli investimenti ammissibili. La documentazione deve essere allegata al bilancio,
conservata ed esibita, in caso di controlli, unitamente al bilancio.
Conservazione dei documenti
La documentazione non deve essere materialmente depositata, unitamente al bilancio
d’esercizio, presso il registro imprese.
E’, infatti, sufficiente predisporre nei termini la certificazione e conservarla.
Documentazione che deve essere esibita insieme al bilancio, al momento del controllo.
Utilizzo del credito d’imposta R&S
Le società che vorranno utilizzare il credito R&S dovranno indicarlo nel quadro RU del
Modello Redditi.
In particolare nel modello Redditi SP, il credito dovrà essere riportato nella sezione
IV-BIS rigo RU100.
In particolare nel rigo RU100 va indicato in:
• Colonna 1: la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca
e sviluppo. Costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015;
• Colonna 2: l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Per attività di ricerca e sviluppo
intra-muros;
• In colonna 3: l’importo relativo al costo del personale impiegato nelle attività;
• Colonna 4: l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo
svolta da soggetti residenti. Attività svolta su commissione di soggetti residenti o
localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea. Negli Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo. Ovvero in Stati compresi nell’elenco di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Comma 1-bis dell’art. 3
del D.L. n. 145/2013;
• Colonna 5: l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Costi per attività di ricerca e
sviluppo extra-muros;
• In colonna 7: l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non
residenti. Importo già incluso nell’ammontare indicato in colonna 5.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
La compensazione è possibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel
quale sono state sostenute le spese agevolabili.
La compensazione deve avvenire tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “6857“.
Il riconoscimento della cumulabilità con altre agevolazioni comporta che i costi
agevolabili devono essere assunti al lordo di altri contributi pubblici ed agevolazioni
ricevuti.
Inoltre, l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.