
BONUS FORMAZIONE
Bonus formazione 4.0: il decreto attuativo del credito d’imposta è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, fornendo finalmente le regole e le istruzioni per
beneficiare dell’agevolazione. Il bonus consiste in un credito d’imposta d’importo pari
al 40% delle spese sostenute per la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze
in tecnologie rientranti nel progetto Industria 4.0 ed è riconosciuto per gli importi
sostenuti a partire dal 1° gennaio 2018.
Il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, rappresenta uno degli
incentivi fiscali alle imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti e,
all’interno del testo del decreto attuativo del MISE, sono definite nel dettaglio le
spese ammesse, nonché cos’è e come funziona il bonus formazione 4.0.
Bonus formazione 4.0: cos’è e come funziona? Ecco il decreto attuativo Così come
individuato nel testo del decreto attuativo del 14 maggio 2018 pubblicato in GU del 22
giugno 2018, il bonus formazione 4.0 è un incentivo fiscale con procedura automatica,
utilizzabile esclusivamente in compensazione, per alcune spese di formazione del personale
dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Il bonus è rivolto esclusivamente alle spese ammissibili sostenute con decorrenza a partire dal
periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017 e quindi, in pratica, per quelle
effettuate dal 1° gennaio 2018.
Soggetti beneficiari e spese ammesse al credito d’imposta formazione 4.0
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto di attuazione della misura, hanno diritto ad
accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili
organizzazioni ed indipendentemente dall’attività economica esercitata, regime contabile
e modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito
d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali
attività. Al contrario, restano escluse dalla possibilità di beneficiare del bonus le
“imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento
(UE) n. 651/2014.
Le attività e spese ammissibili sono quelle di formazione:
“finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente
dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano
nazionale Impresa 4.0”.
L’elenco delle attività per le quali è riconosciuto il bonus formazione 4.0 potrà essere
oggetto di ulteriori integrazioni ma, per il momento, il credito d’imposta è rivolto alle
seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
• cyber security;
• simulazione e sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali.
Tali attività di formazione dovranno essere disciplinate e previste da contratti collettivi
aziendali o territoriali, depositati presso l’ITL competente. Inoltre dovrà essere
rilasciata a ciascun dipendente un’attestazione di partecipazione alle attività formative
agevolabili.
Elenco spese ammesse: bonus formazione anche ai dipendenti tutor e docenti
Tra le spese ammesse, relative agli ambiti sopra elencati, rientra soltanto il costo
aziendale riferito alle ore e giornate di formazione.
Il costo aziendale ai fini del calcolo della spettanza del bonus formazione 4.0 è
calcolato in base alla retribuzione del lavoratore dipendente, al lordo di ritenute e
contributi, ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi,
maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo
d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore
in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono ammesse al credito d’imposta anche le spese relative a personale dipendente che
partecipa come tutor o docente in attività di formazione; le spese ammissibili, in questo
caso, non potranno eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante
al dipendente.
Bonus formazione 4.0: importi, limiti e adempimenti
L’importo del credito d’imposta formazione 4.0 è pari al 40% delle spese ammissibili
sostenute nel periodo d’imposta ed è riconosciuto nel limite massimo di 300.000 euro per
ciascun beneficiario.
Per dimostrare il sostenimento effettivo delle spese in formazione, sarà necessario
richiedere il rilascio di apposita certificazione al revisore legale dei conti. Le
imprese non obbligate alla revisione dovranno richiedere il rilascio di tali documenti ad
una società di revisione ovvero ad un revisore legale, iscritti nella sezione A
dell’apposito registro. Alle imprese che richiedono la certificazione ad un revisore
esterno, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo documentale, è riconosciuto in
aumento del credito d’imposta, un importo non superiore al minore tra quello
effettivamente sostenuto e 5.000 euro fermo restando il limite di 300.000 euro.
Secondo quanto ribadito dal decreto attuativo, inoltre, le imprese beneficiarie del
credito d’imposta dovranno conservare, ai fini di controllo, una relazione che illustri
le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Per le attività organizzate internamente all’impresa, la relazione dovrà essere
predisposta dal dipendente partecipante in viste di docente o tutor ovvero dal
responsabile aziendale delle attività di formazione.
Per le attività di formazione erogate, invece, da soggetti esterni all’impresa, la
relazione dovrà essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore.
Dovrà inoltre essere conservata l’ulteriore documentazione contabile ed amministrativa
necessaria per dimostrare la corretta applicazione del beneficio nonché i registri
ominativi delle attività di formazione svolte (sottoscritti da dipendenti e formatori)
per le spese di personale ammissibili.
Inoltre, per quel che concerne l’indicazione del bonus formazione 4.0 in dichiarazione dei
redditi, dovranno essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che
prendono parte alla formazione nella dichiarazione del periodo d’imposta di sostenimento
delle spese e fino al termine di fruizione del credito d’imposta, secondo le istruzioni
che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.